Onorevoli Colleghi! - È noto che la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), e la contestuale istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, ha determinato l'insorgere di un nutrito contenzioso in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998.
In particolare, dietro il «paravento» dell'autonomia universitaria, taluni atenei non applicano la citata disposizione, procedendo all'affidamento degli incarichi di insegnamento con le ordinarie procedure, senza tenere conto della specificità delle norme dettate per la trasformazione degli ISEF. Invece, il decreto legislativo n. 178 del 1998 ha inteso garantire, tra l'altro, il mantenimento in servizio presso le nuove istituzioni, sia del personale tecnico-ammininistrativo (articolo 6), sia del personale docente non universitario (articolo 5).
Il legislatore del 1998 ha voluto garantire un minimo di continuità didattica tra il vecchio e il nuovo ordinamento degli studi, evitando di disperdere un patrimonio di esperienze acquisito in circa mezzo secolo di storia degli ISEF. Nel contempo, ha inteso garantire agli studenti che vivono la riforma la possibilità di accedere al nuovo ordinamento di studi proseguendo un percorso formativo omogeneo rispetto alle scelte fatte con l'iscrizione ai «vecchi» ISEF, e ai docenti, che hanno avuto il merito di «traghettare» il corso di studi dal