Onorevoli Colleghi! - È noto che la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), e la contestuale istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, ha determinato l'insorgere di un nutrito contenzioso in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998.
      In particolare, dietro il «paravento» dell'autonomia universitaria, taluni atenei non applicano la citata disposizione, procedendo all'affidamento degli incarichi di insegnamento con le ordinarie procedure, senza tenere conto della specificità delle norme dettate per la trasformazione degli ISEF. Invece, il decreto legislativo n. 178 del 1998 ha inteso garantire, tra l'altro, il mantenimento in servizio presso le nuove istituzioni, sia del personale tecnico-ammininistrativo (articolo 6), sia del personale docente non universitario (articolo 5).
      Il legislatore del 1998 ha voluto garantire un minimo di continuità didattica tra il vecchio e il nuovo ordinamento degli studi, evitando di disperdere un patrimonio di esperienze acquisito in circa mezzo secolo di storia degli ISEF. Nel contempo, ha inteso garantire agli studenti che vivono la riforma la possibilità di accedere al nuovo ordinamento di studi proseguendo un percorso formativo omogeneo rispetto alle scelte fatte con l'iscrizione ai «vecchi» ISEF, e ai docenti, che hanno avuto il merito di «traghettare» il corso di studi dal

 

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semplice grado universitario alla piena dignità accademica, la possibilità di completare l'esperienza didattica, evitando ingiustificate forme di «licenziamento in tronco» o di «retrocessione professionale».
      Occorre mettere riparo al più presto a questa situazione di incertezza che rischia di compromettere il regolare svolgimento dei corsi accademici, sulla pelle dei nostri studenti.
      Tra l'altro, l'utilizzazione di docenti universitari in luogo degli ex docenti ISEF comporta un illegittimo aggravio di spesa per il bilancio dello Stato. Infatti, mentre gli ex docenti ISEF che sono chiamati a insegnare nei nuovi corsi di laurea devono accontentarsi degli emolumenti che già percepivano (si tratta in genere di qualche migliaio di euro all'anno), stante il preciso disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, il quale stabilisce che il mantenimento delle funzioni didattiche non deve comportare «oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato», ben altro è il costo di un docente universitario.
      La proposta di legge si compone di due articoli. Il primo tende a dare chiarezza al dettato legislativo. Il secondo contiene disposizioni intese a evitare una reiterazione degli errori commessi e a offrire soluzioni alternative al problema della sistemazione dei docenti.
 

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